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SAFEGUARDING

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE 

 

I destinatari del presente “Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” (in séguito per brevità il “Codice di Condotta”) sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i lavoratori e i volontari. I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e dei tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva e la crescita personale e sono chiamati a dare il buon esempio e a essere un modello per gli allievi affiliati alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Percorsi del Benessere” (in séguito “Associazione”). Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con i tesserati, sono obbligati a rispettare il Codice di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione. Ogni presunta violazione del Codice di Condotta deve essere segnalata al Responsabile Safeguarding nominato dall’Associazione e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla cessazione della collaborazione.

L’Associazione si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i tesserati, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Il Codice di Condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività dell'Associazione.

 

1. Inclusione

Rispettiamo la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, senza discriminazioni di alcun genere.

Trattiamo tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o abusivi.

Creiamo attività tese a promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

 

2. Sensibilizzazione, Sicurezza e Benessere

Garantiamo a tutti i soggetti che operano nell’Associazione di avere ben chiari i concetti di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Mettiamo al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti i tesserati, specie se minori, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno.

Rispettiamo i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inappropriati.

 

3. Comportamenti non verbali

Chiediamo a tutti i lavoratori sportivi e volontari dell’Associazione di tenere comportamenti professionali e appropriati e inoltre, in tutte le interazioni con i tesserati, di evitare qualsiasi forma di contatto fisico inappropriata.

Garantiamo che tutti i comportamenti inappropriati siano tempestivamente interrotti e che si propenda immediatamente verso comportamenti trasparenti e rispettosi.

 

4. Informazioni, Comunicazioni e Privacy: 

Informiamo tutti i tesserati circa i contatti del Responsabile Safeguarding nominato dall’Associazione. 

Comunichiamo in modo chiaro, aperto e rispettoso con i partecipanti, genitori, colleghi e in generale con tutti i tesserati dell’Associazione fornendo, altresì, se richiesto, copia del Codice di Condotta e del modulo di segnalazione. 

Rispettiamo la privacy dei tesserati coinvolti e garantiamo la riservatezza delle informazioni personali o sensibili acquisite.

 

5. Formazione

Partecipiamo a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi. Riconosciamo il nostro ruolo e la nostra responsabilità nel proteggere i tesserati e segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso al Responsabile Safeguarding nominato dall’Associazione.

 

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di Condotta s’impegnano a rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. 

All’istruttore tecnico, lavoratore o volontario, si richiede:

- un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati; 

- di incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione; 

- di non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; 

- di non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale; 

- di sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro, del divertimento e del benessere;

- di trasmettere serenità, entusiasmo e passione, di educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione; 

- di aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

- di rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, 

- di considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;

- di combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;

- di ascoltare i bisogni, le richieste e le preoccupazioni di tutti i tesserati;

- di non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;

- di non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

- di non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;

- di non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico –

possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

- di non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi;

- di tenere un comportamento sempre rispettoso e discreto;

- di non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

- di non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;

- di garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;

- di lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;

- di non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti a un abuso fisico;

- di accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;

- di garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;

- di organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;

- di evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;

- di evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;

- di non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino i locali dell’Associazione accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare i locali dell’Associazione autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore; 

- di non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni; 

- di non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto; 

- di segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei tesserati rivolgendosi al Responsabile Safeguarding nominato dall’Associazione; 

- di consultare il Responsabile Safeguarding nominato dall’Associazione in caso di dubbi sulla partecipazione dei tesserati in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

 Accetto di rispettare e aderire al presente Codice di Condotta e di impegnarmi a promuovere un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo all'interno della ASD Percorsi del Benessere.

​

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ”PERCORSI DEL BENESSERE” (di seguito, ”Associazione”), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati” (c.d. “Regolamento Safeguarding”) e delle “Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” emanati dall’ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero).

 Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Associazione, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I., le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le Politiche di Safeguarding. L’obiettivo del presente Modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati. Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sul sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Officer di ACSI raggiungibile via mail all’indirizzo safeguardingofficer@acsi.it, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla Associazione.

 

ART. 1 - DIRITTI E DOVERI 

 A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali: 

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo; 

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, capacità fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; 

- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. 

 

ARTICOLO 2. – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti a conoscere e rispettare il presente documento nonché il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (in séguito “Codice di Condotta”) i soci e i tesserati dell’Associazione, tutti coloro che svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto dell’Associazione e tutti coloro che abbiano rapporti con l’Associazione. 

 

ARTICOLO 3. – PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMPORTAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente Modello costituiscono comportamenti rilevanti: 

- l’abuso psicologico: comprende qualunque atto intenzionale e indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’intimidazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso d’identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato; 

- l’abuso fisico: comprende qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; 

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere o ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 

- l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; 

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente o di un qualsiasi tesserato il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente Modello, omette di intervenire o segnalare causando un danno o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno; 

- l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; 

- l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; 

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente o attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); 

- i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

 

ARTICOLO 4. - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

L’Associazione oppure il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale di tutti i tesserati (di seguito “Responsabile Safeguarding”). Il Responsabile Safeguarding dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere tesserato ACSI, possedere la cittadinanza italiana, non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori a un anno o con pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per più di un anno, non dovrà avere riportato nei dieci anni precedenti squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati da ACSI al quale l’Associazione è affiliata. 

Il Responsabile Safeguarding all’interno dell’Associazione svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell'Associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti. Il Responsabile Safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'Associazione per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il mandato del Responsabile Safeguarding dura quattro anni e può essere rinnovato.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'Associazione relative alla protezione dei minori.

In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi l’Associazione ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile Safeguarding e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale. 

 

ARTICOLO 5. USO DEGLI SPAZI DELL’ASSOCIAZIONE

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali dell’Associazione coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete minorenni ovvero a loro delegati. Presso le strutture dell’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate di età inferiore agli 8 anni o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

 

ARTICOLO 6. - TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Modello.

 

ARTICOLO 7 - INCLUSIVITÀ

L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

L’Associazione s’impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione/ loro coetanei. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la loro partecipazione alle attività dell’Associazione.

 

ARTICOLO 8. - CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SEGNALAZIONE DEI COMPORTAMENTI LESIVI

In caso di presunti comportamenti lesivi da parte di tesserati o di persone terze nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve esserne data tempestiva segnalazione al Responsabile Safeguarding tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email: safeguarding@percorsidelbenessere.it. La password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile Safeguarding. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Officer ACSI per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all’indirizzo email safeguardingofficer@acsi.it In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

 - presentato una denuncia o una segnalazione; 

- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; 

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; 

- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni o intrapreso qualsiasi altra zione  o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

 

ARTICOLO 9. - SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a: 

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione); 

- violazione intenzionale delle misure indicate nel presente Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di Condotta), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; 

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante; 

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate; 

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione

nei confronti dei destinatari del presente Modello;

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzo ritenuti più idonei dall’Associazione.

 

ARTICOLO 10 . - SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di Condotta). Nei confronti dei collaboratori retribuiti possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al comma precedente;

- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

Ai fini del secondo comma del presente articolo:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti

recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna; 

3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale ovvero che abbia violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile Safeguarding in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

ARTICOLO 11. - SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari dell’Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;

- risoluzione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

 

ARTICOLO 12.- OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE 

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente Modello e il nominativo del Responsabile Safeguarding presso la sua sede e le strutture che ha in uso nonché sulla homepage del sito istituzionale. Al momento dell’adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica l’Associazione deve darne comunicazione a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e volontari mediante affissione preso i locali dell'associazione. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione. 

L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni e al Safeguarding Officer di ACSI raggiungibile all’indirizzo mail safeguardingofficer@acsi.it

L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele. L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive. L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata da ACSI.

Adottato in data 25 giugno 2024.

moc
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